IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  al  fine  di  rispondere  alle varie e complesse
problematiche della legge 8 giugno 1990, n. 142 e in  armonia  con  i
principi  di  cui  agli  articoli  4  e  54 dello Statuto, promuove e
realizza  seminari  e  corsi  di  aggiornamento  per  amministratori,
dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli Enti locali, nonche'
interventi   diretti   a   favorire   processi   di   innovazione   e
riorganizzazione a favore dei  comuni  con  popolazione  inferiore  a
diecimila abitanti.
   2.  Per  la realizzazione dei seminari e dei corsi di cui al comma
1, La Giunta regionale si avvale di universita', istituti e centri di
studio  particolarmente  qualificati,  coni  quali  stipula  apposite
convenzioni.