IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche della legge 8 giugno 1990, n. 142 e in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto, promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli Enti locali, nonche' interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione a favore dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti. 2. Per la realizzazione dei seminari e dei corsi di cui al comma 1, La Giunta regionale si avvale di universita', istituti e centri di studio particolarmente qualificati, coni quali stipula apposite convenzioni.